LAVORO ALL’ESTERO E CONTRIBUTI PENSIONE: LA TOTALIZZAZIONE




Ecco finalmente il post che in tanti ci avete chiesto!

Riguarda un tema cruciale quando ci si sposta all’estero per lavoro e ci si chiede: “come funziona con i contributi pensionistici?Che fine fanno i contributi che ho versato fino ad ora in Italia? E i contributi che mi verranno versati nel Paese estero? Andrò a prendere due pensioni? Come devo comportarmi per garantirmi una continuità contributiva?”

In caso di lavoro all’estero e contributi pensione, c’è una parola che devi memorizzare: TOTALIZZAZIONE.

In questo post tratteremo la totalizzazione approfondendo:

  1. Cos’è
  2. Come funziona
  3. Chi ne ha diritto

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Ed ora iniziamo!


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LAVORO ALL’ESTERO E CONTRIBUTI
PENSIONE: LA TOTALIZZAZIONE

Lavoro-all'estero e contributi pensione

Immaginiamo una situazione tipo e generica nella quale potresti ritrovarti: hai lavorato per diversi anni in Italia, versando regolarmente i contributi pensionistici all’INPS. Ti è stato proposto un lavoro all’estero e sei intenzionato a non fartelo scappare, ma ti assale un dubbio: cosa accade ai contributi che ho versato in Italia, una volta iniziato il mio lavoro all’estero?

E come verranno calcolati i contributi che mi saranno versati nel Paese estero?

La prima cosa da chiarire è questa: nel momento in cui verrai assunto presso una azienda estera, questa non ti verserà i contributi in Italia, perché non sarai considerato un dipendente di diritto italiano, e quindi a livello contributivo l’azienda estera non è tenuta a versare i contributi all’INPS.

A chi li verserà allora?

Li verserà all’ente pensionistico di competenza nel Paese estero.

Facciamo un ulteriore esempio chiarificatore: se hai lavorato in Italia per 10 anni, avrai 10 anni di contributi versati all’INPS. Se poi inizi a lavorare in Spagna, il datore di lavoro provvederà a versare i contributi pensionistici all’ente spagnolo.

Quindi di fatto, al momento della pensione, avrai due distinte realtà contributive, quella italiana e quella spagnola.

Cosa accadrà nel momento in cui finalmente avrai maturato il diritto alla pensione?

È qui che entra in gioco la totalizzazione.

Prima cosa da chiarire: cos’è la totalizzazione?

Detto in parole semplici è la somma dei periodi contributivi versati in Paesi diversi!

Approfondendo l’argomento, va detto che il principio della totalizzazione prevede che il lavoratore possa far valere un periodo minimo di assicurazione e contribuzione nello Stato in cui richiederà il cumulo dei contributi (tale periodo può essere di 52 settimane, come previsto dal Reg. 883/2004, oppure un diverso periodo stabilito dall’accordo bilaterale con il Paese in questione).

Infatti, in linea con quanto previsto dal Regolamento Comunitario n. 883/2004, la totalizzazione consente all’individuo che ha versato i propri contributi in diversi Stati contraenti di poter considerare l’anzianità contributiva maturata nei vari Stati al fine del raggiungimento dei requisiti necessari per l’ottenimento della pensione, previsti dalla legislazione di ciascun Stato considerato.

Cosa vuol dire questo?

Vuol dire che come prima cosa è necessario stabilire in quale Paese sarai residente al momento in cui presenterai richiesta di pensione.

Tornando al caso fatto in esempio, se hai lavorato sia in Italia che in Spagna, bisognerà come prima cosa capire se al momento della pensione sarai residente in Italia o in Spagna.

In poche parole: in quale Paese farai richiesta di pensione?

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Immaginiamo che sia in Spagna.

In questo caso la totalizzazione dovrà essere richiesta in Spagna, perché è il paese che ti verserà la pensione.

Se invece la richiederai in Italia, allora anche la totalizzazione andrà richiesta in Italia.

Il consiglio è quello di verificare sempre la tua posizione, interrogando l’autorità previdenziale del Paese in cui hai un maggior numero di settimane contributive, passando quindi attraverso l’INPS o facendo direttamente domanda all’Autorità estera, e verificare se è possibile richiedere la pensione in detto Stato.

Infatti, la “Normativa Comunitaria e Convenzioni Internazionali”, in riferimento alle Pensioni in regime internazionale, prevede che:

“..La domanda di pensione va presentata all’Istituzione competente (per l’Italia, l’INPS) dello Stato in cui il richiedente risiede. La domanda di pensione è valida, a tutti gli effetti, anche per gli altri Stati in cui l’interessato ha lavorato. È compito dell’Ente del Paese di residenza segnalare agli Enti previdenziali competenti degli altri Paesi membri, in cui l’interessato ha lavorato, la richiesta presentata dal lavoratore. La domanda di pensione è comunque valida anche se il lavoratore non la presenta nello Stato di residenza; ciò può causare, peraltro, un allungamento dei tempi nella trattazione della pratica. Sui moduli di domanda, da ritirare presso l’INPS se si tratta di residenti in Italia o presso l’Istituzione competente del Paese estero di residenza, occorre indicare le informazioni anagrafiche, quelle relative all’attività lavorativa svolta nei diversi Stati e tutti gli altri dati necessari al calcolo della pensione.”

Quindi, è consigliabile richiedere la pensione nel Paese in cui si risulta residenti.

L’ente pensionistico di tale Paese dovrà informare l’ente previdenziale dell’altro paese in cui hai versato i contributi, della tua richiesta di pensione.

Per quanto riguarda l’Italia, si applicano i Regolamenti Comunitari in materia di sicurezza sociale, come i Regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72 per consentire a chi ha lavorato anche all’estero di:

  • Sommare, ai fini del conseguimento dei requisiti per il diritto alla pensione, i periodi di assicurazione compiuti in Italia con quelli compiuti in ciascuno Stato convenzionato (totalizzazione dei periodi assicurativi)
  • Ottenere il pagamento della pensione a carico di un Paese sul territorio dell’altro Stato convenzionato in cui si risiede
  • Beneficiare della parità di trattamento con i cittadini del Paese in cui presta attività lavorativa

Quindi, tornando alla domanda iniziale, se al momento della pensione hai svolto attività lavorativa in Italia e in un Paese convenzionato o nei Paesi dell’Unione europea, i contributi versati non vanno persi, e il diritto alla pensione viene accertato sommando i periodi di lavoro svolti in Italia e all’estero.




È appunto questa la “totalizzazione”.

La totalizzazione non comporta il trasferimento dei contributi da uno Stato all’altro, ma consente di tener conto, ai soli fini del diritto alla pensione, dei contributi maturati negli Stati convenzionati, dove l’interessato ha prestato la sua attività lavorativa.

Come funziona?

Quando il diritto alla pensione è raggiunto con la totalizzazione, il calcolo della pensione viene effettuato in “pro-rata”, cioè limitatamente ai soli periodi assicurativi maturati nel Paese che liquida la prestazione.

Uno dei principi fondamentali della Regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti, consiste nell’esportabilità delle prestazioni, la possibilità cioè di vedersi erogare ad esempio la pensione in un Paese di residenza diverso da quello a carico del quale viene erogata la prestazione medesima.

In conclusione, la totalizzazione è uno strumento che ti consente di maturare il diritto alla pensione sommando i periodi contributivi versati nel Paese estero e in Italia, ma devi tener conto del fatto che va richiesta nel Paese di residenza e che è questo che provvederà al calcolo della tua pensione.

Altra cosa importante da chiarire, sono le modalità in cui viene versata la pensione in caso di totalizzazione.

Quali sono quindi le modalità di pagamento?

Le pensioni in regime internazionale vengono pagate tutti i mesi, con le stesse modalità in uso per le pensioni italiane.

Per le pensioni di importo inferiore a certi livelli, fissati dalla legge, il pagamento viene effettuato con periodicità semestrale o annuale.

Potrai scegliere tra diverse forme di pagamento:

  • In contanti presso gli sportelli postali o bancari
  • Accredito sul suo conto corrente postale o bancario
  • Riscossione con assegno circolare presso la banca prescelta
  • Riscossione tramite persona delegata

In sintesi: le pensioni ai residenti all’estero vengono pagate ogni mese.

Le pensioni di importo inferiore ad un limite, stabilito per legge, vengono pagate con periodicità semestrale o annuale, come avviene per i pensionati residenti in Italia.

Il pagamento è effettuato, di norma, con assegni inviati direttamente al domicilio dell’interessato.

Ove previsto da un accordo convenzionale con l’Istituto bancario, il pagamento può essere effettuato con accredito sul conto corrente del pensionato.

Non ci resta dunque che augurarti buon lavoro, ricordandoti alcune note: verifica se il Paese estero in cui andrai a lavorare aderisce alla convenzione che riguarda la possibilità della totalizzazione; per ogni personale criticità, ti basta cliccare qui per metterti in contatto con i nostri consulenti.

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In bocca al lupo!

Francesco

 

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