ECOBONUS 110%: GLI IMMOBILI IN ITALIA

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Se vivi all’estero e hai degli immobili in Italia, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020, n. 34 del Decreto Rilancio, arrivano misure e agevolazioni che possono interessare anche te.

In particolare riguardano Ecobononus e Sismabonus, ossia in sostanza le agevolazioni riguardanti gli immobili.

Come prima cosa però è bene iniziare da una panoramica su cosa significa avere un immobile in Italia e la residenza all’estero.

Questo è il tema del nostro post: una guida completa che illustra i tanti aspetti della questione, dalla tassazione al nuovo Ecobonus 110%.

Come viene tassato il tuo immobile in Italia?

Può continuare ad essere considerato “prima casa”, o diventa necessariamente seconda casa?

E se decidi di affittarlo?

Andiamo per gradi ed affrontiamo un tema per volta.

Il Decreto Rilancio ha prorogato diverse scadenze (es. ritenute, IVA etc) ma rimane confermata la prima scadenza del 30 giugno per il versamento dell’IRPEF attraverso il Modello Unico 2020. Quindi chi ha redditi immobiliari in Italia, si deve preoccupare e rispettare la scadenza.

Rimane confermata anche la scadenza del 16 giugno per la prima rata dell’IMU 2020 (ad eccezione degli immobili del settore turistico)

Ma se sposti la residenza all’estero, è possibile che la tua casa possa continuare a considerarsi “abitazione principale”?

Questa è una domanda che ci viene rivolta spessissimo, sul blog e via mail.

Le righe che seguono ti spiegheranno per filo e per segno tutto quello che c’è da sapere su questa materia, a volte, molto difficile.

Sei pronto? Let’s go!


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IMMOBILI IN ITALIA: ADEMPIMENTI
ED ECOBONUS 110%

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Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale la persona e il suo eventuale nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Ma cosa succede fiscalmente all’abitazione principale quando ti iscrivi all’AIRE e con questo trasferisci la residenza all’estero?

Con l’iscrizione all’AIRE e l’assunzione della nuova residenza che viene stabilita all’estero, stai di fatto dichiarando che la tua “abitazione principale”, quella in cui risiedi appunto, è in un Paese estero.

Va da se quindi che l’immobile in Italia diventa a tutti gli effetti seconda casa.

A questo punto, si aprono due diverse ipotesi:

  1. Puoi decidere di mantenere questo immobile “a disposizione”, ossia libero
  2. Puoi decidere di affittarlo

Vedremo come viene applicata la tassazione in entrambi i casi, ma prima è bene fare un riepilogo chiaro e sintetico: quando sposti la residenza all’estero, la tua casa in Italia non può più essere qualificata come prima casa, con le relative agevolazioni previste, e diventa seconda casa.

Chiarito questo, passiamo al tema successivo: la tassazione dell’immobile in Italia per chi risiede all’estero.

Un immobile considerato “a disposizione”, oppure “locato”, quindi affittato, sono soggetti ad un diverso regime di tassazione rispetto alla “prima casa”.

Ma se sei fiscalmente residente all’estero (non pensionato), in assenza di altri redditi imponibili in Italia, non sei obbligato a presentare in Italia la dichiarazione dei redditi.

Infatti, i soggetti residenti fiscalmente all’estero (non pensionati) che detengono la proprietà di un immobile in Italia, considerato come “a disposizione”, in assenza di altri redditi imponibili in Italia, non sono obbligati a presentare in Italia la dichiarazione dei redditi.

Tali soggetti, tuttavia, saranno soggetti all’ordinario pagamento di IMU e TASI in Italia.

E se invece decidi di affittare il tuo immobile?

In questo caso sei soggetto in Italia a tassazione sia ai fini delle imposte dirette (IRPEF o Cedolare Secca), che ai fini delle imposte indirette (IMU).

In sostanza?

I redditi ricavati dalla locazione, quindi dall’affitto dell’immobile che hai in Italia (anche se sei fiscalmente residente all’estero) sono considerati redditi fondiari, e sono assoggettati o a tassazione ordinaria IRPEF o a tassazione con Cedolare Secca.

In pratica, per il reddito da affitto dovrai fare la dichiarazione dei redditi in Italia, perché il reddito prodotto dall’immobile che possiedi in Italia è considerato reddito prodotto in Italia e obbligato a tassazione italiana.

Anche le convenzioni internazionali in tema di tassazione, in particolare l’articolo 6 del modello OCSE, dispongono che i redditi derivanti da beni immobili siano tassati nello Stato in cui sono ubicati gli immobili.

A seconda della tipologia di contratto potrai però optare per la tassazione ordinaria IRPEF oppure optare per il contratto di locazione con tassazione sostitutiva della Cedolare Secca. La cedolare secca è un’imposta sostitutiva di Irpef, imposta di registro e imposta di bollo.

Per quanto riguarda l’IMU, lo stesso è dovuto, quindi dovrai pagarlo anche nel caso in cui l’immobile è dato in affitto.

Se decidi di affittare l’immobile e hai bisogno di una consulenza specifica in merito a tassazione, tipologia di contratto e agevolazioni che tratteremo in seguito, puoi richiedere una specifica consulenza da parte dei nostri professionisti, che sia scritta o in videoconferenza.

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Consulenze-per-Italiani-all'estero

Ed ora andiamo avanti e passiamo ad un tema cruciale e di interesse di molti: di quali agevolazioni posso godere per le ristrutturazioni edilizie se sono residente all’estero?

Il nuovo Ecobonus 110% previsto dal Decreto rilancio riguarda anche i residenti all’estero?

E come fare per richiedere questo beneficio?

Cosa prevede?

In generale, anche i proprietari di immobili residenti all’estero possono usufruire della detrazione fiscale legata alle ristrutturazioni edilizie di immobili posseduti in Italia.

Da valutare con attenzione però in questo caso è soprattutto la possibilità di ottenere Ecobonus e Sismabonus al 110% fino al 31 dicembre 2021.

La materia è articolata, ed è per questo motivo che se hai bisogno di una consulenza specifica puoi richiederla ai nostri consulenti esperti in materia cliccando qui.

Il Dl Rilancio ha previsto diverse agevolazioni, tra le più interessanti c’è il superecobonus al 110% relativo alle detrazioni per spese di riqualificazione energetica, misure antisismiche e installazioni di impianti fotovoltaici sostenute fino al 31 dicembre 2021

Si parla di Ecobonus e Sismabonus 110%, per arrivare al bonus elettrodomestici 2020 che riguarda gli acquisti di frigorifero A++, forno, lavatrice e non solo…

Il bonus elettrodomestici, come il bonus mobili 2020 è stato riconfermato per un altro anno dalla Legge di Bilancio 2020.

Il bonus elettrodomestici spetta ai soli contribuenti che acquistano nuovi arredi ed elettrodomestici dopo i di lavori di ristrutturazione edilizia iniziati a partire dal 1° gennaio 2019, per i quali spetta una detrazione Irpef pari al 50% sugli acquisiti di cucine, forni, frigoriferi, lavastoviglie, ed altre tipologie di elettrodomestici della stessa categoria.

È una agevolazione che consiste quindi in una detrazione per le spese sostenute per acquistare arredi e mobili, grandi elettrodomestici e per interventi che inducono un risparmio energetico.

Puoi godere del bonus elettrodomestici in diversi casi, ed in particolare devi essere proprietario dell’immobile, usufruttuario o affittuario o titolare di un comodato d’uso.

Fatta questa parentesi da non trascurare, perché è comunque una agevolazione con grossa attrattiva per chi possiede una casa e ha l’opportunità di migliorarla, passiamo al nodo cruciale del nostro post.




Stabilito che una volta trasferita la residenza all’estero il tuo immobile in Italia viene considerato seconda casa, in questo caso puoi godere dell’Ecobonus 110%?

L’art. 119 del Decreto Rilancio, prevede che la detrazione al 110% spetti per determinati interventi eseguiti soltanto dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari.

L’applicazione del Superbonus del 110% non è più limitato quindi solo agli interventi sull’abitazione principale.

Infatti la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha esteso la detrazione anche gli interventi effettuati sugli immobili a disposizione e riguarda le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Gli interventi considerati nel Decreto Rilancio prevedono il Superbonus al 110% non soltanto per gli interventi di riqualificazione energetica, ma anche per quelli antisismici, per gli impianti solari fotovoltaici e le colonnine di ricarica.

Per quanto riguarda la riqualificazione energetica sono considerati solo gli edifici unifamiliari agevolati soltanto se sono adibiti ad abitazione principale.

Per gli interventi di risparmio energetico, il bonus al 110% spetta anche se i lavori sono eseguiti sulle seconde case, ma soltanto se non sono edifici unifamiliari.

Le seconde case nei condomini beneficiano del superbonus al 110%, ma non le ville/villette unifamiliari come le case al mare o in montagna tenute a disposizione.

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Chiariamo e riepiloghiamo:

A partire dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021 sarà possibile godere del bonus del 110% per i lavori in casa finalizzati al risparmio energetico e all’adeguamento antisismico.

La detrazione prevista ha l’obiettivo di coprire l’intero importo della spesa sostenuta, con una “percentuale di ritorno” per il contribuente.

Il credito d’imposta sarà pari al 110% della spesa sostenuta e troverà applicazione per i lavori in edifici sia singoli che in condominio.

Attenzione però: la detrazione al 110% non spetta a tutti!

E agli italiani residenti all’estero?

Proviamo a fare chiarezza sulla base di quanto emerge dal Decreto.

La detrazione con aliquota del 110%, non spetta se le spese riguardano edifici non adibiti ad abitazione principale. La detrazione, quindi, non riguarda le seconde case, gli immobili delle imprese, gli uffici utilizzati per lo svolgimento della professione e, in generale, tutti i soggetti IRES.

Le seconde case però possono rientrare nell’agevolazione solo se si trovano all’interno di condomini in cui si stanno effettuando lavori generali di efficientamento energetico.

Quindi, se il tuo immobile è situato all’interno di un condominio, e lo stesso effettua lavori previsti all’interno del decreto, anche se il tuo immobile è considerato seconda casa, in questo caso puoi beneficiare dell’agevolazione prevista.

Ma allora, la domanda chiave è: quali tipologie di lavori ed interventi sono inclusi nell’agevolazione Ecobonus 110%? Vanno da quello che viene chiamato “cappotto termico” dell’edificio, agli interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o per la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, o l’istallazione di impianti fotovoltaici.

In conclusione, non ti resta che contattare l’amministratore di condominio, e se hai bisogno di una consulenza dettagliata o servizi specifici, non esitare a contattare i nostri consulenti, semplicemente cliccando qui.

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In bocca al lupo!

Francesco

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