CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI: ECCO I VANTAGGI

Doppia-imposizione




Forse avrai già sentito parlare delle convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali. E forse ne hai sentito parlare perché ti sei fatto questa domanda: “Sono un italiano residente all’estero. Dove devo pagare le tasse?”

Infatti, quella che hai appena letto è stata una delle domande più ricorrenti arrivate alla nostra mail, ed è per questa la ragione che ho deciso di approfondire l’argomento.

Ti avviso: in questo post cercheremo insieme di capire come funzionano le cose, in linea generale, quando si risiede e si lavora all’estero.

Entreremo poi nel dettaglio per ogni singolo paese in successivi post dedicati.

Quello che va chiarito, da subito, e che bisogna sapere, è quanto segue: “L’Italia ha stipulato con numerosi paesi esteri, comunitari e non, delle convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio”.

Detto in poche parole, sono le convenzioni che l’Italia ha stipulato con molti paesi, contro le doppie imposizioni fiscali.

Queste convenzioni non sono tutte uguali e per beneficiarne bisogna rispondere a dei criteri precisi.

Proprio per questo, credo che la prima cosa sia capire meglio cosa prevedono queste convenzioni, e la cosa più complicata è cercare di tradurlo in modo semplice.

Dunque, proviamo a capirne qualcosa…

Primo passo: centriamo l’argomento!

Appunto, parliamo delle convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali, tra Italia ed una serie di altri Paesi.

Ma andiamo per gradi…

Prima di tutto, se se hai bisogno di approfondire l’argomento, ti consiglio di dare un’occhiata alla nostra guida intitolata appunto “Speciale AIRE, tasse e sanità”

E sai perché?

Perché questa guida, che sta letteralmente spopolando tra gli Italiani all’estero, garantisce una serie di soluzioni, in pochi e semplici passi.

Si, hai capito bene!

Con questa guida riuscirai a trovare una risposta alle tue tante domande e potrai ricominciare finalmente a dormire sonni tranquilli!

Curioso?

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LE CONVENZIONI CONTRO
LE DOPPIE IMPOSIZIONI. QUALI SONO I VANTAGGI

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Ecco la prima istruzione per l’uso che posso darti!

Se vuoi approfondire una particolare casistica online, ti basta digitare sul motore di ricerca le seguenti parole: “Convenzione tra Italia e (inserisci il nome del paese di tuo interesse) contro le doppie imposizioni fiscali”.

Troverai facilmente e potrai così scaricare in Pdf il testo della convenzione che ti interessa.

Leggerlo non sarà piacevole come la lettura di un romanzo, ma ti garantisco che può rivelarsi molto interessante, anzitutto perché ti riguarda, e in secondo luogo perché troverai informazioni che arricchiscono la tua conoscenza di molte cose 😉

Se non hai tempo per farlo o vuoi essere guidato nel capirne di più, puoi stare tranquillo, perché prenderemo in esame ogni singola convenzione e gli dedicheremo una guida su come fare per beneficiarne.

Ci stiamo lavorando, e ti garantisco che cercheremo di avere tempi brevi!

Intanto direi che la cosa migliore da fare è questa…

Partiamo dall’inizio, e proviamo a capire cosa sono le convenzioni, con quali paesi sono in vigore, chi ne ha diritto e come si procede.

Pronto?

Prendi carta e penna perché ci saranno cose da tenere a mente.

Se poi hai bisogno di una consulenza dettagliata su un caso particolare, puoi richiedere l’aiuto dei nostri professionisti in materia cliccando qui!

Per farlo bastano poche mosse.

Puoi mandarci una mail dettagliata in cui illustri il tuo caso, ciò che ti occorre capire o risolvere e il tipo di consulenza di cui hai necessità.

Potrai ricevere consulenza via mail o tramite Skype e saranno i nostri stessi professionisti a prendere in carico la tua richiesta.

Per ciò che riguarda le linee generali invece, spero di chiarirti tutto nel modo più semplice e puoi sempre contare sulla nostra dedizione!

Ma torniamo alle convenzioni e partiamo da una domanda necessaria ad entrare in questo argomento che può sembrare davvero noioso…

Cosa si intende quando si parla di convenzione?

La convenzione, in questo caso, è un accordo tra due paesi.

Bene, quindi ad esempio, tra l’Italia e un altro Stato.

Prima domanda: A cosa serve questo accordo?

Questo accordo, quindi questa convenzione, regola i termini di una data questione, e nello specifico le tasse, o meglio la tassazione.

Seconda domanda: cosa è stabilito in questi accordi?

Fermo restando che, come ti ho detto, vanno presi in esame uno a uno singolarmente, in linea generale le convenzioni stabiliscono una serie di norme per evitare le doppie imposizioni, quindi per evitare di dover pagare le tasse nei due paesi che hanno stipulato l’accordo.

Ti è chiaro?

Facciamo un esempio molto semplificato: sei cittadino italiano residente in Francia, dove vivi e lavori.

Grazie alla Convenzione tra Italia e Francia contro le doppie imposizione, non dovrai pagare le tasse in entrambi i Paesi!

Ma attenzione! Non è sempre così, perché non tutte le convenzioni prevedono le stesse cose, e ci sono sempre dei criteri a cui attenersi, per cui bisogna entrare nel dettaglio per essere sicuro di dover pagare le tasse solo in un Paese!

Ottimo, ma come si fa?

Lo vedremo a breve…

Te lo ripeto, è un argomento ostico e complesso, quindi andiamo per gradi…

Passiamo quindi ad un’altra cosa da sapere:

Ognuna di queste convenzioni stabilisce come deve essere ripartita la tassazione tra i due Stati che hanno stipulato la convenzione.

Inoltre regolamentano anche il trattamento fiscale delle singole categorie di reddito.

Fin qui dunque il concetto è chiaro.

Semplificando possiamo dire che: a seconda della convenzione con ciascun paese, viene stabilito, per le diverse categorie di reddito, in che misura pagare le tasse in uno e/o in entrambi i paesi.


Ma c’è una prima importante distinzione da fare.

Eccola:

CASO 1:

Ci sono accordi che prevedono, a seconda delle tipologie interessate, la possibilità che entrambi gli Stati prelevino un’imposta (quindi una tassa) sullo stesso reddito (in questo caso si parla di tassazione concorrente).

CASO 2:

Altri casi invece prevedono la tassazione esclusiva da parte di uno Stato, quindi il pagamento delle tasse soltanto in uno dei due paesi.

A questo punto è fondamentale capire in quale casistica si rientra.

Prima di arrivarci però, c’è una buona notizia:

La maggior parte delle convenzioni, per le principali categorie di reddito, prevede  la tassazione definitiva nel paese di residenza del beneficiario, riconoscendo anche allo Stato in cui è residente il soggetto erogante (stato della fonte) la possibilità di tassare, ma entro limiti espressamente indicati.

Fermiamoci un attimo, perché qui bisogna prestare attenzione.

Ti prego, rileggi la frase in neretto. Capiamola bene.

Fatto? OK, ora apro una parentesi.

Come hai visto, ho sottolineato le parole STATO DELLA FONTE.

Cos’è? Cosa si intende per “stato della fonte”?

Iniziamo a capire un po’ di linguaggio burocratico in modo da riuscire poi a decifrare quanto esposto nelle convenzioni!

Dunque, nota bene: gli Stati possono informare il proprio sistema impositivo secondo due modelli, distinti e opposti, che sono questi:

  1. Il principio della fonte (source-based taxation principle)
  2. Il principio della residenza o domicilio fiscale del soggetto su cui grava l’imposta (worldwide income principle)

Il primo caso, quindi il principio della fonte, colpisce i redditi o i beni posseduti da residenti o non residenti, solo se prodotti o esistenti all’interno del Territorio dello Stato.

Il secondo caso invece, il principio di residenza, assoggetta a tassazione i residenti con riferimento al reddito o ai beni ovunque esistenti.

Per cui, riepilogando e semplificando, quando si parla di tasse, le cose da capire e che fanno la differenza, sono due:

  • La prima è dove abbiamo la residenza
  • La seconda è in quale Paese produciamo reddito o possediamo dei beni

E tra poco ti sarà chiaro il perché.

Partiamo dal primo punto: dove abbiamo la residenza

Questo perché, in linea generale, per i soggetti non residenti l’imposta grava sui redditi prodotti nel territorio dello Stato, mentre i soggetti residenti sono tenuti ad assolverla su tutti i redditi ovunque posseduti.

Ma per capirne di più, voglio parlarti del TUIR.

Che cos’è il TUIR?

È IL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI.

Tienilo bene a mente.

Perché te ne parlo?


Abbiamo detto che la prima cosa da capire è dove abbiamo la residenza, giusto?

SI, e infatti non vanno confusi i concetti di residenza civile (o civilistica), domicilio, residenza fiscale, domicilio fiscale.

Per capire cosa si intende per ciascuna di queste parole, ti ho parlato del TUIR.

Infatti, l’articolo 2, comma 2, del TUIR, definisce residenti le persone “che per la maggior parte del periodo d’imposta, sono iscritti nell’anagrafe della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”.

Per cui una persona è considerata fiscalmente residente in Italia anche se si verifica una soltanto delle condizioni richieste.

Quindi le cose stanno così:

  • È assoggettabile a Irpef l’individuo che nel territorio dello Stato abbia la sola residenza o il solo domicilio o risulti soltanto iscritto nelle anagrafi della popolazione residente

Sempre nel TUIR, l’articolo 7, stabilisce che il periodo d’imposta è di durata pari all’anno solare, oppure riferito ad un periodo di tempo minimo di 183 giorni (o 184 in anni bisestili), anche se non ininterrotti.

Inoltre, con l’aggiunta del comma 2-bis del TUIR, disposta dall’articolo 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si considerano fiscalmente residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani non più iscritti nell’anagrafe della popolazione residente ed emigrati in Stati o Territori aventi regime fiscale privilegiato, individuati con apposito decreto del ministero delle Finanze.

Chiudo la parentesi sulle norme, anche se mi piacerebbe che tu le tenessi a mente perché stiamo parlando di un argomento che probabilmente ti riguarda, e la cosa migliore da fare è iniziare a capire di cosa stiamo parlando….

Ora torniamo alle convenzioni.

Abbiamo detto che la maggior parte delle convenzioni, per le principali categorie di reddito, prevede  la tassazione definitiva nel paese di residenza del beneficiario, riconoscendo anche allo stato in cui è residente il soggetto erogante la possibilità di tassare, ma entro limiti espressamente indicati.

Bene, ma quali sono questi limiti?

Questi limiti sono delle aliquote prestabilite che, nella maggior parte dei casi, sono più basse rispetto a quelle vigenti negli ordinamenti nazionali.

Cioè? Proviamo a semplificare…

La disciplina convenzionale comporta, su richiesta del contribuente, il diritto al rimborso da parte dello Stato della fonte, dell’imposta eventualme che consistono, in sostanza, nell’adozione di appositi modelli.

Ti è chiaro?

Proviamo a ricapitolare in modo pratico?

OK!

Schematizziamo!

  1. Le Convenzioni per evitare la doppia imposizione sono un accordo tra due Stati per regolamentare la sovranità tributaria di uno o entrambi
  2. Le Convenzioni possono riguardare le imposte sul reddito e, talvolta, alcuni elementi del patrimonio
  3. La funzione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni è di evitare la doppia imposizione, ossia che uno stesso soggetto per uno stesso reddito sia tassato in due Stati diversi
  4. Come tutte le convenzioni internazionali, anche quelle contro la doppia imposizione hanno valore superiore alla legge nazionale e, nei casi in cui è previsto, prevalgono su questa, così che il giudice tributario sarà tenuto a disapplicare la normativa interna per applicare quanto previsto dalla convenzione
  5. Tali Accordi possono prevedere diverse possibilità di imposizione:
  • Tassazione esclusiva da parte di uno Stato (es. nel Paese di residenza)
  • Tassazione esclusiva da parte di uno Stato, superate specifiche soglie di esenzione e/o applicazione di predeterminate aliquote (differenti da quelle previste dalla legislazione fiscale nazionale vigente)
  • Tassazione concorrente (cioè entrambi gli Stati prelevano un’imposta sullo stesso reddito) con diritto al credito d’imposta nel Paese di residenza
  1. In alcuni casi anche la cittadinanza costituisce un elemento rilevante per la definizione dell’ambito di applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni

E l’Inps?

L’Inps, in qualità di sostituto d’imposta, è interessato all’applicazione delle norme internazionali riguardanti la tassazione delle pensioni dei residenti all’estero.

Infatti, per evitare la doppia imposizione fiscale, il pensionato che risiede in uno dei paesi con cui l’Italia ha stipulato una specifica Convenzione, nei casi espressamente previsti, può chiedere all’Inps la detassazione della pensione italiana (in quanto tale reddito verrà assoggettato al regime fiscale del Paese di residenza) oppure l’applicazione del trattamento fiscale più favorevole ivi indicato (es. imposizione solo in caso di superamento di determinate soglie di esenzione ed applicazione di aliquote differenti da quelle previste dalla legislazione fiscale italiana vigente).

Però, perché questo si verifichi, il pensionato deve attestare la residenza fiscale estera alla sede Inps che gestisce la pensione, presentando apposita documentazione, vidimata dalla competente Autorità straniera.

Come si fa?

E’ possibile utilizzare il modello EP/I, che può essere scaricato dal sito istituzionale dell’Inps nella sezione Modulistica > Convenzioni Internazionali.

Lo trovi qui

Esistono anche altri modelli riconosciuti come validi da parte dell’Agenzia delle Entrate ai fini dell’attestazione della residenza fiscale estera, come ad esempio il mod. 6166 rilasciato dall’IRS statunitense.

Ma con quali Paesi l’Italia ha stipulato queste convenzioni?

Ecco l’elenco! In questo modo potrai verificare se il Paese Estero in cui hai spostato la tua residenza ha un accordo con l’Italia in merito alla questione tasse.

Oltre a questo elenco, ti ricordo che presto pubblicheremo le nostre guide pratiche sulle Convenzioni di maggiore interesse.

Leggi anche:

CONVENZIONI DELLO STATO ITALIANO
CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE

Diritto-tributario-internazionale

Albania Tirana 12.12.1994 L. 21.05.1998, n.175

Algeria Algeri 03.02.1991 L. 14.12.1994, n.711

Argentina Roma 15.11.1979 L. 27.04.1982, n.282

Australia Canberra 14.12.1982 L. 27.05.1985, n.292

Austria Vienna 29.06.1981 L. 18.10.1984, n.762

Bangladesh Roma 20.03.1990 L. 05.07.1995, n.301

Belgio Roma 29.04.1983 L. 03.04.1989, n.148

Brasile Roma 03.10.1978 L. 29.11.1980, n.844

Canada Toronto 17.11.1977 L. 21.12.1978, n.912

Cina Pechino 31.10.1986 L. 31.10.1989, n.376

Cipro Nicosia 24.04.1974 L. 10.07.1982, n.564

Corea del Sud Seul 10.01.1989 L. 10.02.1992, n.199

Costa d’Avorio Abidjan 30.07.1982 L. 27.05.1985, n.293

Danimarca Copenaghen 05.05.1999 L. 11.07.2002, n.745

Ecuador Quito 23.05.1984 L. 31.10.1989, n.377

Egitto Roma 07.05.1979 L. 25.05.1981, n.387

Emirati Arabi Uniti Abu Dhabi 22.01.1995 L.28.08.1997, n.309

Estonia Tallinn 20.03.1997 L.19.10.1999, n.427

Etiopia Roma 08.04.1997 L. 19.08.2003, n.242

Filippine Roma 05.12.1980 L. 28.08.1989, n.312

Finlandia Helsinki 12.06.1981 L. 25.01.1983, n.38

Francia Venezia 05.10.1989 L. 07.01.1992, n.20

Georgia Roma 31.10.2000 L.11.07.2003, n.205

Ghana Accra 19.02.2004 L. 06.02.2006, n.48

Germania Bonn 18.10.1989 L. 24.11.1992, n.459

Giappone Tokyo 20.03.1969 L. 18.12.1972, n.855

Grecia Atene 03.09.1987 L.30.12.1989, n.445

India New Delhi 19.02.1993 L. 14.07.1995, n.319

Indonesia Giacarta 18.02.1990 L. 14.12.1994, n.707

Irlanda Dublino 11.06.1971 L. 09.10.1974, n.583

Israele Roma 08.09.1995 L. 09.10.1997, n.371 [1]

Jugoslavia Ex (1) Belgrado 24.02.1982 L. 18.12.1984, n.974

Kazakhistan Roma 22.09.1994 L. 12.03.1996, n.174

Kuwait Roma 17.12.1987 L. 07.01.1992, n.53

Lituania Vilnius 04.04.1996 L.09.02.1999, n.31

Lussemburgo Lussemburgo 03.06.1981 L.14.08.1982, n.747

Macedonia Roma 20.12.1996 L. 19.10.1999, n.482

Malaysia Kuala Lumpur 28.01.1984 L. 14.10.1985, n.607

Malta La Valletta 16.07.1981 L. 02.05.1983, n.304

Marocco Rabat 07.06.1972 L. 05.08.1981, n.504

Mauritius Port Louis 09.03.1990 L. 14.12.1994, n.712

Messico Roma 08.07.1991 L. 14.12.1994, n.710

Mozambico Maputo 14.12.1998 L.23.04.2003, n.110

Norvegia Roma 17.06.1985 L. 02.03.1987, n.108

Nuova Zelanda Roma 06.12.1979 L. 10.07.1982, n.566

Oman Mascate 06.05.1998 L. 11.03.2002, n.50

Paesi Bassi L’Aja 08.05.1990 L. 26.07.1993, n.305

Pakistan Roma 22.06.1984 L. 28.08.1989, n.313

Polonia Roma 21.06.1985 L. 21.02.1989, n.97

Portogallo Roma 14.05.1980 L. 10.07.1982, n.562

Regno Unito Pallanza 21.10.1988 L. 05.11.1990, n.329

Repubblica Ceca Praga 05.05.1981 L. 02.05.1983, n.303

Repubblica Slovacca Praga 05.05.1981 L. 02.05.1983, n.303

Romania Bucarest 14.01.1977 L. 18.10.1978, n.680

Russia Roma 09.04.1996 L. 09.10.1997, n.370

Senegal Roma 20.07.1998 L. 20.12.2000, n.417

Siria Damasco 23.11.2000 L. 28.04.2004, n.130

Singapore Singapore 29.01.1977 L. 26.07.1978, n.575

Spagna Roma 08.09.1977 L. 29.09.1980, n.663

Sri Lanka Colombo 28.03.1984 L. 28.08.1989, n.314

Stati Uniti Roma 25.09.1999 L. 03.03.2009, n. 20

Sud Africa Roma 16.11.1995 L. 15.12.1998, n.473

Svezia Roma 06.03.1980 L. 04.06.1982, n.439

Svizzera Roma 09.03.1976 L. 23.12.1978, n.943

Tanzania Dar Es Salam 07.03.1973 L. 07.10.1981, n.667

Thailandia Bangkok 22.12.1977 L. 02.04.1980, n.202

Trinidad e Tobago Port of Spain 26.03.1971 L. 20.03.1973, n.167

Tunisia Tunisi 16.05.1979 L. 25.05.1981, n.388

Turchia Ankara 27.07.1990 L. 07.06.1993, n.195

Ucraina Kiev 26.02.1997 L. 11.07.2002, n.169

Uganda Kampala 06.10.2000 L. 10.02.2005, n.18

Ungheria Budapest 16.05.1977 L. 23.07.1980, n.509

Unione Sovietica Ex (1) Roma 26.02.1985 L. 19.07.1988, n.311

Uzbekistan Roma 21.11.2000 L.10.01.2004, n.22

Venezuela Roma 05.06.1990 L. 10.02.1992, n.200

Vietnam Hanoi 26.11.1996 L. 15.12.1998, n.474

Zambia Lusaka 27.10.1972 L.27.04.1982, n.286

Se desideri, puoi anche richiedere una consulenza personalizzata ai nostri esperti.

La consulenza consiste in una relazione dettagliata che prende in esame la tua situazione specifica (ovviamente viene tutelata e garantita la privacy) e ti fornisce le risposte ai quesiti che poni oltre ad un quadro generale che può chiarirti, con riferimenti normativi, come stanno le cose e come comportarti.

Per saperne di più, clicca a questo link!

Bene, prima di chiudere, devo specificarti un’ultima cosa:

L’argomento di cui abbiamo parlato nel post non è semplice, nè da capire, nè da spiegare, ed è per questa ragione che è sempre meglio rivolgersi a professionisti della materia in grado di prendere in esame ogni singolo caso, visto che le generalizzazioni non sempre portano ad una soluzione o ad una certezza, ed è per questo che ho citato testualmente alcune norme, in modo che tu possa conoscerle o approfondirle.

A presto

[…]

Ehi, aspetta un attimo prima di cambiare pagina.

Se sogni di trasferirti ma non sai da dove cominciare, ecco un test che ti aiuterà a capire qual è la strada da percorrere.

Cose da sapere 001

Cose da sapere 003

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Bene, ora siamo davvero pronti.

Clicca qui e scarica gratuitamente la guida che ti svelerà quali sono le 11 cose da sapere prima di trasferirsi all’estero…

In bocca al lupo!

Francesco

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14 commenti su “CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI: ECCO I VANTAGGI”

  1. Buongiorno,

    complimenti per l’articolo, però non ho trovato risposta ad una domanda che da mesi mi affligge…
    Ho la doppia cittadinanza, vivo in italia, ho una casa di proprietà in Italia nella quale vivo. Ho acquistato un immobile in Francia dove trascorro le vacanze, pago le tasse sull’immobile in Francia (Tax d’habitation ecc.)
    Devo dichiarare qualcosa all’Italia?
    Devo inserire questo immobile nel 730?

    grazie mille.

    Fabio

  2. Buongiorno,
    sono una cittadina italiana, vivo e lavoro in danimarca. posseggo un’immobile in italia dal quale percepisco un entrata (affitto) sul quale pago regolarmente le tasse in italia. Non mi e’ chiaro se devo dichiarare la mia entrata anche in Danimarca e pagare una quota allo stato danese ( considerando che le tasse sono generalmente piu alte in danimarca).
    In aggiunta, iscrivendomi all AIRE perderei automaticamente l’agevolazione IMU sulla prima casa?

    graize anticipatamente

    Virginia

    1. Ciao Virginia,

      cerco di rispondere in modo sintetico anche se sarebbe necessario entrare in più di un dettaglio. In sintesi:

      Con l’iscrizione all’AIRE perdi ovviamente le agevolazioni riservate ai residenti, ivi compresa l’esenzione IMU per la prima casa.

      Per ciò che riguarda i beni e i redditi prodotti in Italia (ivi compreso l’affitto) sono tassabili in Italia.

      Per ciò che riguarda la Danimarca, molto dipende se tu vi hai assunto o meno la residenza fiscale. Ma se non sei iscritta AIRE la tua residenza fiscale non è in Danimarca e dunque non sei tenuta a pagare tasse per quanto dici. Per ogni dettaglio puoi far riferimento alla convenzione tra Italia e Danimarca contro le doppie imposizioni fiscali.

      Saluti

  3. Buonasera,
    ma se non esiste ad oggi una convenzione contro la doppia imposizione tra un Paese (nello specifico repubblica di Palau) e l’Italia, nel caso io mi trasferisca a Palau a lavorare 2 anni come lavoratore dipendente come funziona?
    Per onore di cronaca sono di nzionalità italiana, co intestatario di un immobile in Italia e da quel che ho capito l’UNICO lo dovrò fare per forza di cose, così come dovrò fare in futuro l’iscrizione all’AIRE..
    grazie e saluti

  4. Gabriele pellicioni

    Ho la residenza AIRE da oltre 10 anni sono amministratore unico di una SRO (srl italiana) in Slovacchia sono pensionato
    in Italia IMPS e ENASARCO sono anche pensionato in Slovacchia( ho versato contributi come dipendente)la mia società
    è’ stata aperta circa 20 anni fa ed è tutt’ora attiva.
    Ogni anno naturalmente faccio la denuncia dei redditi; ora chiedo, gli utili che eventualmente port0 in Italia sono
    tassati?
    Vorrei far presente che le mie due pensioni in Italia mi vengono versate su un conto corrente Italiano al netto delle
    imposte.

  5. Volevo sapere se faccio una società in messico e trasferisco il denaro dall italia dal mio conto personale, quando avrò degli utili in messico devo pagare le tasse anche in italia.
    grazie

  6. In base agli accorde bilaterali Olanda vale quanto segue:
    Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno degli Stati
    riceve in corrispettivo di un’attività dipendente, svolta nell’altro Stato, sono imponibili soltanto nel
    primo Stato se:
    a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in
    totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato

    Cosa succede pertanto se per esempio:
    Se sono residente 180 giorni in Italia (no lavoro), 180 giorni AIRE Olanda (e qui ci lavoro) e i rimanenti AIRE Spagna(no lavoro)….dove devo pagare le tasse?

    grazie

  7. Se sei residente all’estero da 10 anni e sei anche iscritto all’aire, come mai continui a pagare le tasse sulla tua pensione in Italia. Se non sbaglio dopo un periodo di residenza all’estero ed iscritto all’aire, dovresti per legge pagare le tasse nel paese di residenza e non più in Italia, Quindi dovresti far domanda all’agenzia delle entrate di Pescara, e chiedere di essere esentato dal pagamento dell’Irpef in Italia e farti mandare l’assegno della tua pensione al lordo e dovrebbero pure rimborsarti l’Irpef già versata in precedenza di 48 mesi.

  8. Annamaria Rossetti

    Salve, volevo sapere cortesemente, una informazione. Ho ottenuto dall’Agenzia delle Entrate l’attestazione di residenza fiscale ( risiedo appunto in Italia) da presentare allo Stato estero nel quale ho prodotto reddito. Mi spiego ogni anno fiscale pago sui dividendi percepiti di azioni di società che ho acquistato, due imposizioni in Italia e negli stati esteri dove hanno sede queste società. Ora cosa devo fare con questo modello di attestazione che mi è stato rilasciato per pagare le imposizioni in un solo Stato? Le persone da me interpellate all’Agenzia delle Entrate dove risiedo mi hanno consigliato di inviare il tutto all’estero, si parla della Germania e degli Stati Uniti, ma come è la procedura e quali sono i canali? Vi ringrazio e Vi porgo cordiali saluti.
    Annamaria Rossetti

    1. Ciao Annamaria,

      il modulo che ti è stato rilasciato serve a dimostrare al fisco di ciascun Paese che sei già tassata in Italia per i redditi a cui fai riferimento e che gli stessi, in virtù di specifiche convenzioni, sono dunque esonerati da tassazione estera.

      Pertanto devi mostrare i suddetti documenti all’Ente fiscale estero di ciascun Paese, per intenderci la locale agenzia delle Entrate, sia in Germania che negli Stati Uniti.

      Lo si può fare di persona presso gli appositi uffici o anche talvolta on-line, altrimenti puoi rivolgerti a professionisti abilitati nei Paesi esteri.

      Francesco

  9. Buongiorno,
    sono iscritta all’Aire e risiedo da ormai tre anni in Germania. Qui lavoro come dipendente e ovviamente pago le tasse. Recentemente mi è capitata la possibilità di svolgere delle prestazioni occasionali (servizi fieristici in fiere internazionali in Germania) con ritenuta d’acconto per un’azienda italiana.
    Il mio compenso viene tassato in Italia o in Germania? Devo dichiarare lquesta attività lavorativa in Germania?

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